âRegolamento recante la disciplina e le misure organizzative per lâesercizio del diritto di Accesso Civico di cui agli articoli 5 e 5 bis del d.lgs. 14 marzo 2013, n.33 e s.m.i.â  (approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 90 nella riunione del 27 giugno 2017)
Il diritto di Accesso
La normativa vigente contempla due diverse tipologie di Accesso civico.
- ÃĻ il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati, oggetto di pubblicazione obbligatoria secondo le vigenti disposizioni normative, qualora le pubbliche amministrazioni ne abbiano omesso la pubblicazione.
(ai sensi dellâart. 5, comma 1, del decreto legislativo n. 33/2013 come modificato dallâart. 6 del d.lgs. n. 97/2016).
Accesso civico c.d. generalizzato
- ÃĻ il diritto di chiunque di richiedere i documenti o i dati ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, secondo quanto previsto dallâart. 5 bis del suddetto decreto legislativo.
(ai sensi dellâart. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 33/2013 come modificato dallâart. 6 del d.lgs. n. 97/2016).
Registro delle richieste di accesso ex Art.5 D.LGS.33/2013 e s.m.i.Â
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Ultimo aggiornamento: 22/07/2021